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Protezione Civile

Scheda del servizio

Presso il Comune di San Cipriano Po è costituito il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono principalmente aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano abituale dimora nel Comune di San Cipriano Po, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell’ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza a livello comunale o comunque locale.
A tal fine, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 02.07.2009 ha approvato il “Regolamento comunale di volontariato di protezione civile” che stabilisce le norme e le modalità per la partecipazione dei cittadini.


Adesione al Gruppo

L’ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all’accettazione della stessa da parte del Sindaco del Comune di San Cipriano Po. La domanda deve contenere altresì la dichiarazione di non avere in corso procedure penali e di non avere subìto condanne penali.
I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento e dotati del vestiario di base.
Il Comune, ha l’obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell’attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 4 della L.266/91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.
I volontari, per poter operare, devono frequentare un corso di base in materia di protezione civile.

Diritti dei volontari

Al volontario sono garantiti:

- frequenza ad un corso base nell’ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione dell’emergenza e formazione teorico/pratica;
- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall’art.4 della legge 11 agosto 1991 n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica, suddivise in:
-- spese di carburante per l’utilizzo degli automezzi;
-- eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
-- altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette;

Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che facciano richiesta, viene rimborsato l’equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Ultimo aggiornamento pagina: 14/11/2014 11:58:09

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